Il contratto
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È regolato dal Codice Civile e ha forza di legge tra le parti. La capacità di agire, cioè di compiere atti giuridici e firmare contratti, si acquista a 18 anni.
- Elemento essenziale è il consenso. L'oggetto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile, e non sempre è una cosa materiale.
- La causa è illecita se contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Alle norme imperative non si deroga; la volontà delle parti è derogatrice solo verso norme non cogenti, e suppletiva quando manca una disciplina specifica.
- La proposta diventa impegnativa quando è accettata; non sempre si può ritirare.
- Nullità: la forma più grave; manca un requisito essenziale e il contratto non produce effetti fin dall'origine. Annullabilità: l'azione si prescrive in 5 anni e solo il contraente che può agire può convalidarla.
- Contratto tipico: previsto dalla legge. Condizioni generali: clausole predefinite per una categoria di contratti. Il contratto non si modifica senza consenso delle parti. Il dolo è una condotta fraudolenta.
Contratto di trasporto
Il vettore si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose. Nel trasporto di persone risponde dei sinistri al viaggiatore se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, e le clausole che limitano questa responsabilità sono nulle. Nei trasporti cumulativi ogni vettore risponde per il proprio percorso. Il concessionario di linea non può derogare alle condizioni della concessione.