L'assicurazione RCA
L'obbligo di RCA è fissato dal D.Lgs. 209/2005, il Codice delle Assicurazioni. La polizza copre la responsabilità civile verso terzi, gravante su conducente e proprietario, compresi i terzi trasportati, sempre entro i massimali, e vale anche per i sinistri nei paesi dell'Unione Europea. Chi circola senza RCA subisce il sequestro del veicolo.
- Massimali: le somme massime pagabili per sinistro; non possono scendere sotto il minimo di legge.
- Bonus-malus: premia chi nell'anno non provoca danni; prevede classi che cambiano di anno in anno e garantisce comunque la copertura entro i massimali.
- Franchigia: la parte che conducente o proprietario paga in caso di sinistro.
- Documenti: la compagnia rilascia la polizza, il certificato da esibire con la carta di circolazione e l'attestato annuo sullo stato di rischio.
- Rivalsa: la compagnia può rivalersi su proprietario e conducente se non sono rispettate le condizioni di trasporto di legge e della carta di circolazione; con formula di "guida esclusiva" e auto prestata, dopo aver pagato il terzo.
La durata tipica è di 12 mesi. Tariffa e massimali minimi si basano sulla frequenza degli incidenti nella provincia di immatricolazione. La garanzia "infortuni del conducente" indennizza le lesioni di chi guida; l'assistenza stradale copre il soccorso in emergenza.
Responsabilità per i danni
Il conducente risarcisce i danni se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli, ed è sempre presunto responsabile verso i trasportati. Il proprietario che non guida non ha responsabilità penale per le lesioni; per i danni civili non risponde se prova che il veicolo circolava contro la sua volontà.